Regolamento del CTPR

Art. 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di seguito denominato "Comitato" costituito a norma dell'art. 88 del CCNL ANIEM-CONFAPI/FLC del 17/04/1991, è regolato dal presente Regolamento.

Art. 2

Il Comitato è composto da sei membri designati pariteticamente:

  • n. 3 dall'ANIEM - API Sarda;
  • n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali componenti la FLC della Sardegna, in misura paritetica fra loro.

Le Organizzazioni suddette designano inoltre, con le stesse modalità di cui sopra, ed in eguale numero, membri supplenti, i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati. è però data facoltà alla Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza dei mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Le funzioni di Coordinatore e quelle di Vice Coordinatore verranno svolte con alternanza biennale da uno dei rappresentanti nominati dall'ANIEM-Api Sarda e da uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte dal Direttore della EDILCASSA o da un suo delegato.

Art. 3

Il Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2.

Spetta al Coordinatore di:

  • sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato e presiedere le adunanze;
  • dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

Art. 4

Il Vice Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 2.

Spetta al Vice Coordinatore:

  • coadiuvare il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di impedimento.

Art. 5

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Coordinatore o da almeno tre membri del Comitato stesso.

La convocazione del Comitato è fatta, su disposizione del Coordinatore, a cura della segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso per mezzo di telefax o telegramma.

Art. 6

Per la validità delle riunioni del Comitato e delle relative delibere, è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.

Delle adunanze si redige verbale che viene redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Coordinatore.

Art. 7

Il Comitato ha per scopo l'organizzazione delle attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene dei lavoro e più in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

  1. si avvale della collaborazione degli Organi Pubblici Territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti Specializzati, anche privati;
  2. suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
    • a fornire alle imprese un servizio di consulenza e predisposizione dei Piani di Sicurezza;
    • alla realizzazione ed alla successiva distribuzione ai lavoratori iscritti alla EDILCASSA del libretto sanitario di cui all'art. 87, comma B), del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI/FLC;
    • alla stipula di convenzioni con strutture specializzate per l'effettuazione delle visite mediche periodiche ai lavoratori e per la valutazione del rischio nei cantieri;
    • allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
    • alla diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda antinfortunistica;
    • all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
  3. si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, delle R.S.A. di cui all'art. 19 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  4. esercita, con le procedure di cui all'art. 10, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere;
  5. provvede all'attuazione delle prestazioni determinate dagli accordi siglati dalle parti stipulanti.
  6. per il perseguimento dei fini istituzionali, il comitato si avvale dell'opera di un responsabile tecnico.

Art. 8

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 7 è disciplinata come segue:

  • Il responsabile tecnico sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione utile le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 7 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia;
  • il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia stata data integrale e corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione;
  • il tecnico incaricato ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori, nonché di suggerire le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita;
  • sulla base della relazione del tecnico incaricato che ha eseguito la visita, il responsabile tecnico provvede ad inviare ai titolari ed ai legali rappresentanti delle imprese, alle quali fanno capo i cantieri e gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, suggerendo al contempo le misure più idonee all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, fissandone i termini di realizzazione;
  • l'azienda alla scadenza dei termine suddetto dovrà dichiarare di aver ottemperato a quanto prescritto;
  • ove non risultino essere stati adottati i suggerimenti di cui ai commi precedenti, il Comitato assumerà le iniziative ritenute opportune, anche investendo del caso i competenti organi pubblici;
  • il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

Art. 9

Le procedure di cui all'art. 8 non sollevano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità civili e penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni ed alle prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla normativa vigente.

Art. 10

I membri dei Comitato, così come ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle suddette riunioni.

Art. 11

Il Comitato provvede:

  • alla compilazione dei budget di spesa da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA;
  • a predisporre, nei limiti delle disponibilità del budget, i programmi di attività del Comitato.

Art. 12

Le fonti di finanziamento del Comitato vengono stabilite dalle parti sociali mediante apposito accordo sindacale.

Art. 13

Gli esercizi finanziari del Comitato hanno decorrenza dal 1º Gennaio di ciascun anno e termine al 31 Dicembre del medesimo anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Comitato provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 marzo di ciascun anno.

Entro il termine del 30 novembre devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi per l'esercizio successivo.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere inviati entro un mese dalla loro approvazione alle Associazioni Territoriali di Categoria, accompagnati dalla relazione del Coordinatore.

Entro i successivi 30 giorni le Associazioni Territoriali di Categoria si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale che deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra al Coordinatore del Comitato, il quale ne darà lettura ai membri dei Comitato in occasione della prima seduta dello stesso.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati dei rendiconto economico; analogamente quelli preventivi devono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 14

L'Amministrazione e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del Comitato rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA.

I singoli atti amministrativi del Comitato concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente della EDILCASSA e vistati dal Direttore della stessa.

Art. 15

Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere concordata dalle parti stipulanti.

Il presente regolamento verrà comunque sottoposto a verifica entro il 31/12/1998.

Art. 16

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni Regionali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. 21/07/1995.