Art. 1
L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di seguito denominato "Comitato" costituito a norma dell'art. 88 del CCNL ANIEM-CONFAPI/FLC del 17/04/1991, è regolato dal presente Regolamento.
Art. 2
Il Comitato è composto da sei membri designati pariteticamente:
Le Organizzazioni suddette designano inoltre, con le stesse modalità di cui sopra, ed in eguale numero, membri supplenti, i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni.
I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati. è però data facoltà alla Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza dei mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Le funzioni di Coordinatore e quelle di Vice Coordinatore verranno svolte con alternanza biennale da uno dei rappresentanti nominati dall'ANIEM-Api Sarda e da uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte dal Direttore della EDILCASSA o da un suo delegato.
Art. 3
Il Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2.
Spetta al Coordinatore di:
Art. 4
Il Vice Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 2.
Spetta al Vice Coordinatore:
Art. 5
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Coordinatore o da almeno tre membri del Comitato stesso.
La convocazione del Comitato è fatta, su disposizione del Coordinatore, a cura della segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso per mezzo di telefax o telegramma.
Art. 6
Per la validità delle riunioni del Comitato e delle relative delibere, è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.
Delle adunanze si redige verbale che viene redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Coordinatore.
Art. 7
Il Comitato ha per scopo l'organizzazione delle attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene dei lavoro e più in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
Art. 8
L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 7 è disciplinata come segue:
Art. 9
Le procedure di cui all'art. 8 non sollevano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità civili e penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni ed alle prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla normativa vigente.
Art. 10
I membri dei Comitato, così come ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle suddette riunioni.
Art. 11
Il Comitato provvede:
Art. 12
Le fonti di finanziamento del Comitato vengono stabilite dalle parti sociali mediante apposito accordo sindacale.
Art. 13
Gli esercizi finanziari del Comitato hanno decorrenza dal 1º Gennaio di ciascun anno e termine al 31 Dicembre del medesimo anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Comitato provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 marzo di ciascun anno.
Entro il termine del 30 novembre devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi per l'esercizio successivo.
Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere inviati entro un mese dalla loro approvazione alle Associazioni Territoriali di Categoria, accompagnati dalla relazione del Coordinatore.
Entro i successivi 30 giorni le Associazioni Territoriali di Categoria si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale che deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra al Coordinatore del Comitato, il quale ne darà lettura ai membri dei Comitato in occasione della prima seduta dello stesso.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati dei rendiconto economico; analogamente quelli preventivi devono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Art. 14
L'Amministrazione e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del Comitato rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA.
I singoli atti amministrativi del Comitato concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente della EDILCASSA e vistati dal Direttore della stessa.
Art. 15
Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere concordata dalle parti stipulanti.
Il presente regolamento verrà comunque sottoposto a verifica entro il 31/12/1998.
Art. 16
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni Regionali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. 21/07/1995.