CTPR Edilcassa

Nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo Covid 19 del 30 giugno 2022.p
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Ministero della Salute: Ordinanza 09 Maggio 2022

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16/05/2022 le LINEE GUIDA PER LA  PREVENZIONE  DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA D
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Covid-19, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro

I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza

 

ROMA - Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

Fonte: Inail

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-infortuni-lavoro-covid-circ-22-2020.html

INAIL Circolare n 22 del 20 maggio 2020.
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VADEMECUM SANIFICAZIONE ISS

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DOCUMENTO DI CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO CANTIERI DA PARTE DELLE IMPRESE EDILI

DOCUMENTO DI CONTROLLO PROTOCOLLO CANTIE
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INFORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

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PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE PER IL CONTRASTO DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE COVID-1
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D.P.C.M. 17-05-2020

CONTIENE TUTTI I PROTOCOLLI PER TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE
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SCARICA IL PROTOCOLLO 24 APRILE 2020

PROTOCOLLO SICUREZZA CANTIERI 24 APRILE 2020
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TABELLA DPI VALIDATI DALL'INAIL

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